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Ccnl intersettoriale manifatturiero 2026-2029

Ccnl intersettoriale manifatturiero 2026-2029

Un quadro comune e discipline specifiche per 17 settori del comparto manifatturiero.

Sottoscritto il 20 maggio 2026 da CIFA Italia, Confsal e Confsal Federlavoratori, il contratto collettivo nazionale intersettoriale di lavoro per il comparto manifatturiero è valido dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029.

Il contratto si applica, su tutto il territorio nazionale, alle piccole e medie imprese e al relativo personale dipendente che operano nei settori produttivi compresi nel suo campo di applicazione. Riguarda le categorie legali degli operai, degli impiegati e dei quadri. La disciplina contrattuale è costruita su due parti coordinate: una parte generale, comune all'intero comparto, e una parte settoriale, che integra le regole comuni in base alle caratteristiche dei diversi processi produttivi.

  • Parti firmatarie: CIFA Italia, Confsal e Confsal Federlavoratori
  • Data di sottoscrizione: 20 maggio 2026
  • Validità: 1° maggio 2026 - 30 aprile 2029
  • Struttura: Parte generale + parte settoriale

I contenuti del Ccnl intersettoriale manifatturiero

1. Come si legge il contratto

Il Ccnl si articola in due parti che devono essere lette e applicate in modo coordinato. La regola da applicare al singolo rapporto non si ricava, quindi, consultando una sola sezione: la disciplina generale va sempre verificata insieme a quella del settore in cui opera l'impresa.

Parte generale

Raccoglie le disposizioni comuni ai settori del comparto e disciplina, tra gli altri ambiti, i principi e i livelli della contrattazione collettiva, la costituzione, lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro.

Parte settoriale

Completa la disciplina generale in base alle specificità dei diversi processi produttivi. Per ciascun settore definisce il campo di applicazione e i codici ATECO richiamati, le classificazioni e i profili professionali, i minimi tabellari, l'orario e le turnazioni, i Rol, le eventuali ferie aggiuntive, le maggiorazioni, le indennità e le altre regole settoriali previste dal testo. Nella sezione settoriale si trovano anche, secondo il settore, le durate del periodo di prova, la disciplina della malattia, i termini di preavviso e le ulteriori regole necessarie per applicare correttamente gli istituti comuni.

Per individuare la disciplina applicabile non basta, quindi, il nome del settore: occorre verificare l'attività effettivamente svolta dall'impresa, il campo di applicazione e i codici ATECO riportati nella relativa sezione.

Hai bisogno di verificare l'applicabilità del contratto? Chiama al 3428034527 o scrivi all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2. Campo di applicazione: i 17 settori

Il contratto si applica alle piccole e medie imprese e al relativo personale dipendente operanti nei seguenti settori produttivi:

  • Alimentari e bevande
  • Legno e arredo
  • Carta e prodotti di carta
  • Tessile
  • Abbigliamento e moda
  • Calzature
  • Pelle e cuoio
  • Penne, spazzole e pennelli
  • Occhiali
  • Giocattoli
  • Chimica
  • Concia e settori accorpati
  • Gomma e plastica
  • Abrasivi
  • Ceramica
  • Vetro
  • Meccanica e impianti

Nel testo contrattuale alcune aree affini sono riunite nella stessa sezione settoriale. Le attività comprese e i relativi codici ATECO sono indicati analiticamente nelle singole sezioni.

Call to action: Invia il codice Ateco e una breve descrizione dell'attività per ricevere supporto nell'individuazione del settore.

3. Contrattazione nazionale e di secondo livello

Il Ccnl distingue due livelli di contrattazione collettiva.

La contrattazione nazionale definisce i trattamenti economici e normativi comuni e stabilisce i principi generali entro cui opera la contrattazione decentrata.

La contrattazione di secondo livello può essere aziendale o territoriale. A livello aziendale possono essere disciplinati, tra gli altri temi, il welfare contrattuale, la retribuzione premiale, la flessibilità dell'orario, i percorsi di crescita professionale, l'organizzazione del lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il miglioramento degli ambienti di lavoro anche in materia di salute e sicurezza.

4. Retribuzione e salario giusto

Il contratto riconosce il diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, richiamando l'articolo 36 della Costituzione e la legge n. 112 del 25 giugno 2026 in materia di salario giusto.

Le parti hanno fissato un parametro orario minimo di 9 euro lordi l'ora, inteso come minimo tabellare di paga oraria lorda, corrispondente a un minimo tabellare mensile lordo di 1.560 euro, calcolato su 173 ore. A questi importi si aggiungono gli altri elementi retributivi fissi e variabili previsti dal contratto.

I minimi tabellari associati ai livelli di inquadramento sono riportati nelle singole sezioni della parte settoriale. Il valore di 9 euro rappresenta il minimo tabellare orario generale: per individuare il trattamento applicabile occorre verificare il livello di inquadramento, la tabella del settore e gli ulteriori elementi retributivi spettanti. Durante la vigenza del contratto, le parti prevedono inoltre un confronto annuale, entro il mese di giugno, per ridefinire gli importi tabellari, tenendo conto della dinamica inflattiva dell'anno precedente e della situazione economico-produttiva del settore di riferimento.

Il Ccnl stimola l'introduzione della retribuzione premiale collegata ai risultati aziendali.

5. Professionalità, competenze e qualificazione

Il sistema di classificazione considera il profilo professionale, le competenze, l'autonomia e la responsabilità richieste, mentre la parte settoriale collega i profili professionali ai relativi livelli economici.

Il contratto promuove la crescita professionale e la progressione di carriera, riconoscendo il valore dell'istruzione e delle competenze acquisite, con istituti come l'indennità di qualificazione e lo scatto di competenza. Al lavoratore in possesso, o che consegua, un titolo di studio superiore a quello corrispondente al livello di inquadramento è riconosciuta un'indennità di qualificazione mensile.

L'indennità di qualificazione è pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e quello superiore quando il titolo è pertinente alle mansioni svolte; la percentuale è ridotta al 5% quando il titolo superiore non è pertinente.

Lo scatto di competenza, indicato nel contratto come aumento retributivo per competenza, può essere richiesto dal lavoratore nell'ambito del proprio livello di inquadramento ed è di valore pari a uno scatto di anzianità. È riconosciuto a seguito dell'acquisizione di competenze tecniche specifiche del profilo professionale, tecniche di tipo digitale o sociali di tipo trasversale, documentate da un'attestazione rilasciata da un ente qualificato oppure riconosciute attraverso la procedura bilaterale di messa in trasparenza e certificazione della competenza.

6. Formazione continua e inserimento lavorativo

Il Ccnl riconosce la formazione continua come diritto soggettivo del lavoratore e come investimento strategico per la competitività dell'impresa.

In relazione al fabbisogno rilevato, il datore di lavoro garantisce ai lavoratori in forza percorsi annuali di formazione continua e professionale della durata di 10 ore pro capite, anche in affiancamento e on the job. I percorsi possono riguardare competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche e gestionali utili al contesto lavorativo dell'azienda o del territorio.

Quando l'impresa modifica il ciclo produttivo, introduce nuovi macchinari o cambia l'assetto organizzativo nel quale il lavoratore è stato impiegato per più di dodici mesi, il contratto prevede un obbligo formativo con un periodo minimo di formazione pari a trenta giorni, fatte salve le diverse previsioni della parte settoriale.

Per favorire l'inserimento stabile di un lavoratore privo di esperienza professionale pregressa, il Ccnl disciplina inoltre un percorso di formazione professionalizzante iniziale on the job di almeno 120 ore, da svolgere durante l'orario di lavoro sulla base di un piano formativo individuale. Il percorso accompagna un ordinario contratto a tempo indeterminato e non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Il periodo di formazione non può superare 18 mesi. Durante questo periodo il lavoratore può ricevere il trattamento economico del livello inferiore a quello di inquadramento. Se viene licenziato, salvo il caso di giusta causa, entro 36 mesi dall'assunzione, ha diritto a ricevere in un'unica soluzione la differenza retributiva non percepita durante l'intero periodo.

Le parti promuovono l'adesione delle imprese ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

7. Transizione digitale e intelligenza artificiale

Il contratto affronta l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei contesti di lavoro collegandola al rispetto della dignità, dei diritti e della centralità della persona.

Le parti individuano nella responsabilità, nella relazione e nella condivisione i principi di riferimento per governare la transizione digitale. Il testo prevede l'adozione di un patto deontologico e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali attraverso momenti di consultazione strutturata.

Sono inoltre previsti percorsi formativi finalizzati ad accrescere le competenze digitali dei lavoratori, comprendere i principi etici e giuridici legati all'uso dell'intelligenza artificiale e prevenire i fenomeni di stress lavoro-correlato connessi alla digitalizzazione. Le parti si impegnano anche a promuovere la costituzione di un osservatorio paritetico nazionale, con compiti di analisi degli impatti occupazionali, individuazione delle buone pratiche e proposta di eventuali aggiornamenti contrattuali.

8. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Ccnl promuove un modello di prevenzione partecipata, fondato sul coinvolgimento attivo del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Per il comparto manifatturiero, la parte settoriale prevede una formazione obbligatoria dei lavoratori della durata complessiva di 16 ore: quattro ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica. In considerazione dell'alto rischio associato ai processi produttivi del comparto, sono previste anche otto ore annuali di formazione aggiuntiva per gli RLS.

Al preposto, dal momento della sua individuazione, è riconosciuto un emolumento pari al 10% della paga base per l'assolvimento delle responsabilità connesse al ruolo.

Il contratto disciplina inoltre il coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione dei rischi, la tutela del benessere psicofisico, i rischi psicosociali, l'invecchiamento attivo, la gestione della sicurezza negli appalti e subappalti e la diffusione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

9. Bilateralità, contribuzione e welfare contrattuale

La bilateralità è lo strumento attraverso cui il contratto promuove ed eroga prestazioni e servizi in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza, welfare e politiche attive e passive del lavoro.

Assistenza contrattuale e ente bilaterale

La parte settoriale fissa il contributo di assistenza contrattuale CoAsCo nella misura complessiva dell'1% per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.

Per Epar, ente bilaterale di riferimento, la contribuzione è pari allo 0,60% della paga base conglobata mensile per 13 mensilità: lo 0,50% è a carico dell'azienda e lo 0,10% a carico del lavoratore. Almeno la metà del contributo è destinata ai servizi di formazione per i lavoratori. In caso di mancata adesione a Epar e di omesso versamento, l'azienda deve corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione pari all'1% della paga base conglobata per 14 mensilità, non assorbibile e con riflessi sugli istituti retributivi.

Assistenza sanitaria integrativa

Il welfare contrattuale comprende prestazioni sanitarie, previdenziali, sociali e solidali. Per il periodo di validità del Ccnl, la parte settoriale individua SanARCom quale fondo sanitario. La quota di adesione è pari a 12 euro per 12 mensilità, di cui 10 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore. In caso di mancata adesione e di omesso versamento, l'azienda deve corrispondere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione pari a 30 euro mensili per 14 mensilità, non assorbibile e con riflessi sugli istituti retributivi.

10. Preavviso attivo

Il preavviso attivo è una misura di politica attiva prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il datore di lavoro attiva il sistema bilaterale di riferimento per contribuire alla ricollocazione del lavoratore in uscita e rispetta un termine di preavviso di almeno 90 giorni. In questo periodo garantisce al lavoratore appositi permessi per partecipare a corsi di formazione e colloqui di lavoro.

Il lavoratore deve essere informato per iscritto dell'avvio della procedura. Dopo aver acquisito il suo consenso scritto, il datore di lavoro invia la comunicazione al sistema bilaterale immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di preavviso.

L'ente bilaterale verifica la domanda di lavoro delle imprese aderenti tenendo conto delle mansioni svolte e delle competenze del lavoratore e, quando ne ricorrono le condizioni, ne agevola l'inserimento presso una nuova azienda.

11. Percorso rapido per imprese e professionisti

1. Verifica l'attività

Descrivi l'attività effettivamente svolta dall'impresa e individua il codice Ateco.

2. Individua il settore

Consulta il campo di applicazione e i codici Ateco della sezione settoriale pertinente.

3. Coordina le due parti

Leggi la disposizione generale insieme alla disciplina prevista per il settore.

4. Chiedi assistenza

Per dubbi interpretativi, applicativi o di inquadramento, chiama al 3428034527 o scrivi all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

12. Testo integrale e strumenti di consultazione

La pagina mette a disposizione tre strumenti complementari:

  • PDF integrale: parte generale e parte settoriale riunite in un unico documento per la consultazione completa del contratto;
  • Scheda sintetica: guida rapida alla struttura, ai settori e ai principali contenuti del Ccnl; non sostituisce il testo integrale né la verifica del campo di applicazione nel singolo caso.
  • Tabelle Salariali.
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