CCNL Metalmeccanico 2023: livelli, tabelle retributive, testo integrale
Il Ccnl Metalmeccanico è valido per il triennio economico e normativo 2020-2023 reegola, in tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le piccole e medie imprese e i lavoratori del settore metalmeccanico e installazione impianti. Può essere applicato dalle aziende aderenti a CIFA Italia. Il Ccnl Metalmeccanico norma i rapporti di lavoro tra le aziende e il personale dipendente secondo principi di partecipazione, sussidiarietà territoriale e flessibilità.
Il codice del contratto è C064.
I vantaggi del Ccnl Metalmeccanico
Al fine di favorire l’occupabilità e di sostenere l'imprenditorialità il contratto valorizza al massimo gli strumenti di politica attiva e modula le erogazioni salariali legandole agli incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, in modo innovativo, alle competenze acquisite. La formazione viene incentivata e il welfare diventa pieno e articolato andando incontro alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.
Il testo contrattuale condivide e supporta l’approccio europeo a sostegno della diffusione delle tecnologie digitali e della loro piena acquisizione. In questo senso, contribuisce a consolidare l’innovazione dei modelli di formazione, a migliorare l’accesso alla formazione continua e a far fronte all’aumento delle competenze digitali necessarie per l’occupazione, la crescita personale e l’inclusione sociale.
Indice:
- Premi di produttività e welfare aziendale
- Apprendistato
- Scatti di competenza
- Sistema di certificazione contrattuale delle competenze
- Regime di primo ingresso
- Regime di reimpiego
- Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
- Periodo di prova
- Banca delle ore
- Cessione di ferie per malattia
- Epar
- SanARCom
- FonARCom
1. Premi di produttività e welfare aziendale
Gli accordi territoriali o aziendali possono accedere agli sgravi fiscali previsti per la contrattazione di secondo livello. È possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, su richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro.
2. Apprendistato
Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato, ritenuto strumento efficace per lo sviluppo dell'occupazione, il Ccnl ne regolamenta tutte le tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
- apprendistato professionalizzante
- apprendistato di alta formazione e ricerca
Si rende operativo questo importante istituto anche attraverso la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, appositamente delineati in modo da soddisfare le esigenze formative dell'apprendista e quelle professionali richieste dall'azienda.
Viene disciplinato, inoltre, l'apprendistato in cicli stagionali che consente alle aziende stagionali di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi ed entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
3. Scatti di competenza
La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo.
Tali scatti, pari all'1,5% della retribuzione, sono condizionati dalla possibilità di dimostrare l’acquisizione, nel triennio, di almeno una competenza tecnico specifica di profilo, una competenza digitale ed una trasversale inerenti alla propria qualifica professionale di inquadramento.
È prevista anche la possibilità di sostituire e/o integrare lo scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.
4. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze
Per incentivare la crescita economica e dell'occupazione il contratto introduce un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze ai fini contrattuali. L'obiettivo è promuovere l'apprendimento permanente. Questo sistema può essere utilizzato per il riconoscimento dell'istituto dello scatto di competenza.
5. Regime di primo ingresso
Per favorire l'integrazione professionale, i lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato fruiranno di 120 ore di formazione nei primi due anni dall'assunzione.
La formazione sarà a carico del datore di lavoro e, dunque, i lavoratori assunti in regime di primo ingresso percepiranno per i primi due anni dall’assunzione una retribuzione ridotta rispetto a quella prevista dal livello di inquadramento, nella misura stabilita dalle tabelle retributive del Ccnl.
6. Regime di reimpiego
Il datore di lavoro si impegna a fornire una specifica formazione, della durata minima di 120 ore nei primi due anni dall'assunzione, ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato appartenenti a particolari categorie svantaggiate (ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno 6 mesi, soggetti espulsi dal mercato del lavoro).
La formazione sarà a carico del datore di lavoro e, dunque, i lavoratori assunti in regime di reimpiego percepiranno una retribuzione ridotta rispetto a quella prevista dal livello di inquadramento, nella misura stabilita dalle tabelle retributive del Ccnl.
Di seguito le tabelle retributive per il regime ordinario, di primo ingresso e reimpiego.
7. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
Al fine di aumentare i livelli occupazionali in determinate aree territoriali e contrastare le forme di lavoro irregolare, il contratto introduce un sistema di “retribuzione differenziata”.
Questo regime differenziato, con una riduzione dei livelli retributivi pari al 20%, può essere applicato dalle seguenti tipologie di aziende:
- aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia)
- aziende operanti in comuni con popolazione residente inferiore alle 10.000 unità, comuni definiti montani o rurali ai sensi di legge purché non possiedano i requisiti di comune turistico
- aziende con sede in territori in stato di calamità dichiarata
Il regime è altresì applicabile per un periodo massimo di 36 mesi in tutte le aziende operanti nel territorio nazionale nell'ipotesi di crisi aziendale ed occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.
8. Periodo di prova
Nel Ccnl Metalmeccanico è previsto un periodo di prova comparativamente più lungo rispetto a quello previsto dagli altri Ccnl. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non può essere superiore alla metà della durata del primo contratto di lavoro, sempre nel rispetto del limite di 180 giorni previsto dalla normativa vigente. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente.
9. Banca delle ore
Al fine di integrare la conciliazione dei tempi di vita lavoro con le esigenze di flessibilità richieste dal mercato, viene potenziata la banca delle ore, nella quale confluiscono tutte le ore maturate a titolo di lavoro straordinario, al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, consentendo ai lavoratori di beneficiare dei permessi compensativi in luogo delle maggiorazioni retributive.
10. Cessione di ferie per malattia
Il Ccnl per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute. Questo strumento ha come obiettivo quello di favorire e incentivare la solidarietà sociale tra dipendenti.
14. Epar
Epar è l’ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva di CIFA Italia e CONFSAL. È intersettoriale, confederale e autonomo.
Dal 2012 lavora per garantire alle aziende italiane servizi di qualità. Eroga prestazioni sociali a sostegno dei lavoratori al fine di creare un contesto organizzativo efficiente ed efficace, con la consapevolezza che il lavoratore si trova al centro della performance dell’azienda. L’ente interviene su occupazione, mercato del lavoro, formazione e welfare.
Nell’aprile del 2023 è stato iscritto nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
15. SanARCom
SanARCom è il fondo sanitario che offre un’ampia gamma di prestazioni, servizi, benefici e indennità a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Sono assicurabili dipendenti, quadri e dirigenti. Possono aderire tutte le aziende, indipendentemente dal Ccnl applicato.
16. FonARCom
FonARCom è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua scelto da oltre 180.000 aziende e da più di 1.400.000 lavoratori. Il fondo finanzia piani formativi su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane, attraverso strumenti adeguati a ogni contesto aziendale, interaziendale e di sistema.
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