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CCNL INTERSETTORIALE 2023 di Cifa Italia: il testo integrale

CCNL INTERSETTORIALE 2023 di Cifa Italia: il testo integrale

Il Ccnl Intersettoriale (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale) relativo ai settori Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo è valido per il triennio economico e normativo 2020-2023 e può essere applicato dalle aziende aderenti a CIFA che rientrano nelle categorie dei servizi citati.

Il testo contrattuale ha l'obiettivo di dare risposta alle diverse realtà economiche e occupazionali del Paese e favorire azioni significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e welfare. Sono state introdotte così quelle novità capaci di cogliere le nuove sfide poste dal mercato del lavoro attraverso l'introduzione di istituti in grado di realizzare un sistema di relazioni industriali moderno ed efficiente.

Il codice del contratto è H03A.

I vantaggi del Ccnl Intersettoriale

Al fine di favorire l’occupabilità e di sostenere l'imprenditorialità, il Ccnl Intersettoriale valorizza al massimo gli strumenti di politica attiva e modula le erogazioni salariali legandole agli incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, in modo innovativo, alle competenze acquisite. La formazione viene incentivata e il welfare diventa pieno e articolato andando incontro alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.

La qualità degli istituti contrattuali riflette pienamente lo spirito della bilateralità confederale che ha aperto a una piena collaborazione tra impresa e lavoratori disegnando, di fatto, un nuovo sistema di relazioni industriali.

Il testo contrattuale condivide e supporta l’approccio europeo a sostegno della diffusione delle tecnologie digitali e della loro piena acquisizione. In questo senso, contribuisce a consolidare l’innovazione dei modelli di formazione, a migliorare l’accesso alla formazione continua e a far fronte all’aumento delle competenze digitali necessarie per l’occupazione, la crescita personale e l’inclusione sociale.

Indice:

  1. Premi di produttività e welfare aziendale
  2. Premio presenza
  3. Apprendistato
  4. Scatti di competenza
  5. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze
  6. Retribuzione di primo ingresso
  7. Regime di reimpiego
  8. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
  9. Periodo di prova
  10. Lavoro agile
  11. Banca delle ore
  12. Malattia
  13. Cessione di ferie per malattia
  14. Epar
  15. SanARCom
  16. FonARCom

1. Premi di produttività e welfare aziendale

Gli accordi territoriali o aziendali possono accedere agli sgravi fiscali previsti per la contrattazione di secondo livello. È possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro.  

2. Premio presenza

Al fine di incentivare la produttività aziendale e premiare i lavoratori più assidui, al posto della quattordicesima mensilità viene prevista una gratifica presenze.

Non vengono ritenuti giorni di assenza le ferie, i giorni di ricovero ospedaliero, i connessi periodi di convalescenza certificati dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’astensione obbligatoria per maternità, i congedi parentali, i permessi retribuiti previsti, i permessi sindacali e tutti quei permessi riconosciuti per legge a favore del lavoratore.

3. Apprendistato

Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato, ritenuto strumento efficace per lo sviluppo dell'occupazione, il Ccnl Intersettoriale ne regolamenta tutte le tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica
  • apprendistato professionalizzante
  • apprendistato di alta formazione e ricerca

Viene disciplinato, inoltre, l'apprendistato in cicli stagionali che consente alle aziende stagionali di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi ed entro quarantotto mesi consecutivi dalla data di prima assunzione.

4. Scatti di competenza nel Ccnl Intersettoriale

La disciplina degli scatti di anzianità viene sostituita da quella degli scatti di competenza, in modo da legare gli aumenti periodici della retribuzione ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo.

Tali scatti, pari all'1,5% della retribuzione, sono condizionati dalla possibilità di dimostrare l’acquisizione, nel triennio, di almeno una competenza tecnico specifica di profilo, una competenza digitale ed una trasversale inerenti alla propria qualifica professionale di inquadramento.

È prevista anche la possibilità di sostituire e/o integrare lo scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.

5. Sistema di certificazione contrattuale delle competenze

Per incentivare la crescita economica e dell'occupazione il contratto introduce un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze ai fini contrattuali. L'obiettivo è promuovere l'apprendimento permanente. Questo sistema può essere utilizzato per il riconoscimento dell'istituto dello scatto di competenza.

6. Retribuzione di primo ingresso

Nell'ottica di favorire l'integrazione professionale, i lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato fruiranno di 120 ore di formazione nei primi due anni dall'assunzione.

In considerazione dell’onere formativo a carico del datore di lavoro, i lavoratori assunti in regime di primo ingresso percepiranno per i primi due anni dall’assunzione una retribuzione ridotta rispetto a quella prevista dal livello di inquadramento, nella misura stabilita dalle tabelle retributive in allegato al Ccnl.

7. Regime di reimpiego 

Il datore di lavoro si impegna a fornire una specifica formazione, della durata minima di 120 ore nei primi due anni dall'assunzione, ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato appartenenti a particolari categorie svantaggiate (ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno 6 mesi, soggetti espulsi dal mercato del lavoro).

La formazione sarà a carico del datore di lavoro e, dunque, i lavoratori assunti in regime di reimpiego percepiranno una retribuzione ridotta rispetto a quella prevista dal livello di inquadramento, nella misura stabilita dalle tabelle retributive del Ccnl.

8. Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

Al fine di aumentare i livelli occupazionali in determinate aree territoriali e contrastare le forme di lavoro irregolare, il contratto introduce un sistema di “retribuzione differenziata”. Questo regime differenziato, con una riduzione dei livelli retributivi pari al 20%, può essere applicato dalle seguenti tipologie di aziende:

  • aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia)
  • aziende operanti in comuni con popolazione residente inferiore alle 10.000 unità, comuni definiti montani o rurali ai sensi di legge purché non possiedano i requisiti di comune turistico
  • aziende con sede in territori in stato di calamità dichiarata.

Il regime è altresì applicabile per un periodo massimo di 36 mesi in tutte le aziende operanti nel territorio nazionale nell'ipotesi di crisi aziendale ed occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.

9. Periodo di prova

Nel Ccnl Intersettoriale è previsto un periodo di prova comparativamente più lungo rispetto a quello previsto dagli altri Ccnl al fine migliorare la fase di inserimento lavorativo e rendere ponderata e consapevole l’assunzione.

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

  • quadri e primo livello: 180 giorni
  • secondo e terzo livello: 90 giorni
  • quarto e quinto livello: 60 giorni
  • sesto superiore, sesto e settimo: 30 giorni

10. Lavoro agile

Il contratto promuove lo strumento del lavoro agile allo scopo di adattare le prestazioni lavorative alle nuove esigenze, facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la produttività, assecondare il cambiamento tecnologico e incoraggiare la responsabilizzazione dei lavoratori verso forme di lavoro orientate al raggiungimento dei risultati. Per quanto concerne l’attuazione del lavoro agile, il contratto richiama quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la regolamentazione del lavoro agile, sottoscritto il 25 febbraio del 2021.

11. Banca delle ore

Per mettere i lavoratori nelle condizioni di utilizzare i riposi compensativi e per promuovere la conciliazione tra vita-lavoro e le esigenze di flessibilità richieste dal mercato, viene potenziata la banca delle ore. Questo consente ai lavoratori di usufruire di permessi compensativi al posto di maggiorazioni retributive.

12. Malattia

Al fine di incentivare la produttività, durante il periodo di malattia, il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS pari al:

  • 60% della retribuzione lorda per i primi tre giorni di malattia
  • 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia
  • 100% della retribuzione giornaliera dal 21° al 180° giorno di malattia

13. Cessione di ferie per malattia

Il Ccnl Intersettoriale consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute o bisognosi di cure costanti. Questo strumento ha come obiettivo quello di favorire e incentivare la solidarietà sociale tra dipendenti.

14. Epar

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Epar è l’ente bilaterale di riferimento della contrattazione collettiva di CIFA Italia e CONFSAL. È intersettoriale, confederale e autonomo.

Dal 2012 lavora per garantire alle aziende italiane servizi di qualità. Eroga prestazioni sociali a sostegno dei lavoratori al fine di creare un contesto organizzativo efficiente ed efficace, con la consapevolezza che il lavoratore si trova al centro della performance dell’azienda. L’ente interviene su occupazione, mercato del lavoro, formazione e welfare.

Nell’aprile del 2023 è stato iscritto nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

15. SanARCom

Sanarcom è il fondo sanitario che offre un’ampia gamma di prestazioni, servizi, benefici e indennità a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Sono assicurabili dipendenti, quadri e dirigenti. Possono aderire tutte le aziende, indipendentemente dal Ccnl applicato.

16. FonARCom

Fonarcom è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua scelto da oltre 180.000 aziende e da più di 1.400.000 lavoratori. Il fondo finanzia piani formativi su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane, attraverso strumenti adeguati a ogni contesto aziendale, interaziendale e di sistema.

Clicca sulla foto per sfogliare l'e-book del CCNL INTERSETTORIALE

 brochure ccnl intersettoriale

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