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Benefici normativi e contributivi anche con altri CCNL

Infatti, relativamente alla corretta applicazione dell’art. 1 comma 1175, L. n. 296/2006 che, tra le condizioni che subordinano il godimento dei benefici prima citati, richiede anche il "rispetto degli accordi e contratti collettivi", l’INL ha chiarito inequivocabilmente che il personale ispettivo, al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei predetti benefici, dovrà svolgere un accertamento del CCNL nel merito, valutando il trattamento economico-normativo effettivamente garantito al lavoratore.

Questo prescindendo dalla formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, anche se indicato nella lettera di assunzione.

In buona sostanza, ciò significa che anche il datore di lavoro che non applica uno dei contratti leader può allo stesso modo fruire dei benefici normativi e contributi indicati dalla L. n. 296/2006, a patto che corrisponda ai lavoratori un trattamento economico e normativo equivalente o superiore a quello previsto da tali contratti, e che deve essere oggetto di accertamento da parte del personale ispettivo.

Come anticipato in precedenza, con tale chiarimento, l’Ispettorato pone fine ai dubbi interpretativi che avvolgevano la precedente circolare INL 3/2018, confermando la posizione di CIFA che, da oltre un anno e in più di una occasione, aveva sollevato le proprie perplessità rispetto a una lettura restrittiva della nota prima richiamata, nel senso di circoscrivere il godimento dei benefici in questione ai soli datori di lavoro che applicassero i contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Al contrario, la circolare INL n. 7 del 2019 ha smentito tale interpretazione, riaffermando, come auspicato da CIFA, la possibilità di accesso ai benefici pur applicando un CCNL diverso da quelli maggioritari, a condizione che siano rispettati i trattamenti economici e normativi minimi previsti da questi ultimi.

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