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Emergenza Coronavirus - Documenti utili alle imprese

Tuttavia, la confederazione resta a disposizione delle imprese aderenti, e non solo, per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Documenti utili:

Nuove misure di contenimento del contagio da COVID-19

Il DPCM 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori e più stringenti misure, valevoli per l'intero territorio nazionale, finalizzate a contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19. Tra le principali disposizioni si segnalano:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al DPCM e fatte salve le ulteriori indicazioni del provvedimento alla cui lettura si rinvia;
- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020. Tuttavia le imprese le cui attività sono sospese hanno tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le misure per il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro

La Confederazione CIFA, grazie al contributo della sua delegazione provinciale di Agrigento, mette a disposizione un documento che raccoglie in modo organico una serie di indicazioni di natura operativa utili a contrastare, all’interno dei luoghi di lavoro, la diffusione del virus Covid-19.

Il Protocollo di sicurezza Anti-contagio da COVID-19 per gli ambienti di lavoro è liberamente scaricabile e applicabile in azienda.

Le misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Coronavirus

Il combinato disposto del DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 ha introdotto una serie di misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Di seguito i provvedimenti varati.

  1. Evitare ogni spostamento salvo che per:
    • comprovate esigenze lavorative;
    • situazioni di necessità;
    • motivi di salute.
    Le motivazioni di cui sopra sono da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  2. vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
  4. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
  5. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
  6. Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
  7. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
  8. Chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Fino al 3 aprile 2020

Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dettaglio nell’allegato), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, sono ammesse purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e sia consentito l’accesso alle sole attività in questione.
Fino al 25 marzo 2020
Ammesse purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Fino al 25 marzo 2020
Sospesi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Fino al 25 marzo 2020
Sospese.
Fino al 25 marzo 2020
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese. Restano però consentite: mense e catering continuativo su base contrattuale, ristorazione con consegna a domicilio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Fino al 25 marzo 2020
Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) sono sospese. Restano però consentite:
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Fino al 25 marzo 2020
Ammessi purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Fino al 25 marzo 2020
Le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, sono ammessi purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Fino al 25 marzo 2020
Le Istituzioni competenti (Presidenti delle Regioni, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute) possono disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Permane l’obbligo di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.
Fino al 25 marzo 2020
Ammesse con le seguenti raccomandazioni:
  • massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive: si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni, si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Fino al 25 marzo 2020
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Fino al 3 aprile 2020
Sospesi.
Fino al 3 aprile 2020
Sospesi.
Fino al 3 aprile 2020
In cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati le attività sono sospese.
Fino al 3 aprile 2020
Attività sospese.
Fino al 3 aprile 2020
Nei musei e in altri istituti e luoghi della cultura (art. 101 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio) le attività sono sospese.
Fino al 3 aprile 2020
Sospesi:
  • i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65;
  • le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • le riunioni degli organi collegiali in presenza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi per i medici in formazione specialistica e i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Fino al 3 aprile 2020
Viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, sono sospese.
Fino al 3 aprile 2020
L’apertura è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro dialmeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
Fino al 3 aprile 2020
Le attività in palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, sono sospese.
Fino al 3 aprile 2020
Si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Fino al 3 aprile 2020
 
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