Vuoi informazioni aggiuntive o ricevere assistenza?
Apri un ticket ed un nostro operatore ti risponderà nel più breve tempo possibile.

IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DA REGIME AGEVOLATO A REGIME PERMANENTE

La misura sarebbe decaduta il prossimo anno. La disposizione è entrata nel testo della Finanziaria con una piccola modifica contenuta nel comma 8 dell'articolo 2, che proroga l'agevolazione agli anni «2012 e successivi». Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a patto che non costituiscano «una parte significativa del valore complessivo della prestazione». Sono beni "significativi" ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza: su questi beni l'Iva agevolata si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
La Finanziaria estende fino al 2012 anche le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie. Possibile la detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali. La detrazione, riferita all'unità immobiliare, si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro da dividere in dieci anni. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono suddividere la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali.
Progata anche la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, effettuati su interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. In questo caso, all'acquirente o all'assegnatario spetta la detrazione Irpef del 36% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull'ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

Cifa Italia Logo