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PREMIO DI OCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI

valorizzazione dei lavoratori stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, ed è sperimentale per gli anni 2009 e 2010.

I progetti  possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento, e riguardano:

-lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
-lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
-lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà
-lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga

Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro, e, dove previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Il progetto di formazione o riqualificazione professionale elaborato dal datore di lavoro deve prevedere in modo dettagliato contenuto, durata della formazione e modalità di svolgimento.

RETRIBUZIONE PER IL LAVORATORE

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

L’INPS provvede ad accantonare per ognuno dei lavoratori coinvolti nei progetti di formazione e riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore stesso.  

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Maddalena Baldi

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