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ComUnica: l'INAIL chiarisce l'utilizzo del canale telematico che consente ad imprese e intermediari di assolvere per via telematica, attraverso la Camera di Commercio, agli adempimenti verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate

presentare per via telematica la Comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti (per esempio l'iscrizione al registro delle imprese). Il documento - sussistendo i presupposti di legge - avrà effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

I vantaggi. I vantaggi della nuova modalità sono senz'altro significativi. Non solo con un'unica "richiesta" è possibile ottenere il codice fiscale o la partita IVA all'Agenzia delle Entrate - piuttosto che operare l'iscrizione al Registro delle imprese, all'INAIL e all'Inps -, ma la nuova procedura consente anche tempi certi e veloci per i riscontri. All'impresa - o al suo intermediario - giungerà, infatti, immediatamente, presso una casella di posta elettronica certificata (PEC), la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività. Al massimo nei sette giorni successivi, ciascuno degli altri enti coinvolti (INAIL, Inps Agenzia delle Entrate) comunicherà gli esiti  della pratica di propria competenza, restituendo i dati necessari al Registro delle Imprese che potrà, così, certificare l'esistenza e l'operatività della neonata impresa. La stessa procedura si applica ad ogni altro evento della vita di un'impresa (modificazioni e cessazione dell'attività), riducendo così ad un unico canale il flusso di tutte le notizie e informazioni che l'impresa è tenuta ad inviare alla pubblica amministrazione.
Invariate le discipline specifiche di ciascun Ente. Comunica riguarda esclusivamente le modalità di presentazione delle denunce e, pertanto, è rimasta immutata la normativa specifica di ciascun Ente che disciplina i procedimenti amministrativi di iscrizione, variazione e cessazione dell'attività. In particolare, si sottolinea che sono rimasti invariati i termini di presentazione delle diverse denunce, differenziati in relazione alla tutela che ciascuna amministrazione è chiamata dalla legge a garantire: per quanto riguarda l'INAIL, ad esempio, la denuncia di iscrizione deve essere effettuata entro il giorno di inizio dell'attività, mentre per quanto riguarda l'iscrizione al Registro imprese, la denuncia deve essere effettuata a seconda dei casi entro 20 o 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Di conseguenza, per quanto riguarda le denunce di iscrizione di nuove imprese, gli utenti devono presentare necessariamente entrambe le denunce entro il giorno di inizio delle attività. Ai fini pratici, pertanto, qualora l'impresa abbia deciso la data nella quale iniziare l'attività e intenda effettuare con la stessa comunicazione sia l'iscrizione al registro imprese, sia la dichiarazione di inizio attività a fini Iva, sia l'iscrizione all'INAIL, sia l'iscrizione all'Inps, gli utenti devono effettuare tutte le iscrizioni entro il giorno di inizio dell'attività, in quanto finisce per "guidare" il termine dell'INAIL, che è quello più anticipato.
Gli intermediari abilitati.
L'INAIL tiene a dirimere anche eventuali criticità riguardanti gli intermediari abilitati. L'art.1 (commi 1 e 4) della legge n. 12/1979 - relative agli adempimenti previdenziali dei lavoratori dipendenti - stabilisce, infatti, una riserva di legge a favore di soggetti determinati (consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili, avvocati, servizi istituiti da associazioni di categoria delle piccole imprese, Caf imprese): categorie che differiscono da quelle autorizzate a effettuare le comunicazioni al Registro imprese. Se, dunque, per le Camere di commercio può essere abilitato qualunque soggetto (comprese le agenzie di pratiche varie), per quanto riguarda l'INAIL, in sostanza, fanno riferimento i criteri stabiliti dalle leggi vigenti.
Ancora, in accordo con Unioncamere e Infocamere, la Comunicazione unica è stata concepita come un fascicolo elettronico al cui interno sono presenti le denunce/dichiarazioni di competenza dei vari enti destinatari ed è stata prevista la sottoscrizione con firma digitale sia dell'intero fascicolo ("pratica Registro imprese"), sia dei singoli moduli. Il software predisposto, inoltre, prevede una funzione di "import/export" che consente ai diversi soggetti firmatari di scambiarsi la pratica: tale modalità può introdurre, soprattutto in questa fase di avvio della Comunicazione Unica, difficoltà di carattere gestionale/operativo . Tuttavia allo stato si tratta di complicazioni non risolvibili, in quanto derivanti dalla complessità dell'ordinamenti professionali attualmente previsti.
Denunce di variazione e cessazione. A seguito degli ultimi adeguamenti effettuati da Infocamere sul software,  dalla metà di marzo sono pienamente operative anche le denunce di variazione e cessazione. Le variazioni effettuabili con ComUnica sono le aperture e cessazioni PAT e tutte le variazioni anagrafiche, mentre sono escluse tutte le altre variazioni con effetti contabili (variazioni nucleo artigiano, variazioni di rischio, ecc.) e, ovviamente, la comunicazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni. Trattasi infatti di adempimenti non connessi o solo parzialmente connessi alle pratiche da effettuarsi al Registro imprese. Variazioni e cessazioni funzionano esattamente come nel portale INAIL: infatti la procedura informatica prevede quale obbligo per il denunciante, all'interno del Modulo INAIL, la richiesta del controllo on line del codice ditta e del relativo codice fiscale prima di trasmettere la denuncia. Tali controlli si sono resi necessari poiché il software ComUnica è off line e senza tali adeguamenti non avrebbe potuto garantire la correttezza dei dati indicati nelle denunce.
Controlli sui denuncianti.  Le denunce non sono accettate (le blocca direttamente la procedura con apposito messaggio all'utente) se la firma digitale presente sul modulo INAIL riguarda un intermediario non registrato in "Punto Cliente" (vedi nota del 31 marzo relativa ai nuovi profili di autorizzazione) oppure registrato in Punto Cliente in un profilo che non consente di effettuare le denunce di iscrizione, variazione e cessazione (es. CED) .

Fonte: INAIL.it
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