Vuoi informazioni aggiuntive o ricevere assistenza?
Apri un ticket ed un nostro operatore ti risponderà nel più breve tempo possibile.

Articolo 18: cos’è e cosa (forse) diventerà. Partecipa la sondaggio


Anzitutto l’articolo 18 è contenuto all’interno della
legge n. 300 del 20 maggio 1970, il famoso Statuto dei Lavoratori, che è a tutt’oggi il testo di riferimento del diritto del lavoro italiano.

La norma attuale
La norma stabilisce che, nel caso in cui il giudice stabilisca che il licenziamento sia avvenuto senza giusta causa o giustificato motivo o per motivi puramente discriminatori, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro. Spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento sia avvenuto in forme legittime.
La disposizione si applica solo i licenziamenti individuali, perché quelli collettivi sono disciplinati da una normativa diversa e più articolata (
legge n. 223/91), e solo alle aziende con più di 15 dipendenti.

La proposta di riforma
Secondo lo schema presentato dal Governo, si dovrà da oggi in poi distinguere tra licenziamento disciplinare e licenziamento economico. Il primo viene disposto in relazione a violazioni di obblighi contrattuali contenuti nel codice disciplinare oppure nel caso di illeciti penali (nel qual caso scatta automaticamente). Il secondo invece presuppone un giustificato motivo oggettivo, legato alle difficoltà tecniche, produttive o organizzative dell’impresa.
Nel primo caso, continua ad applicarsi la disciplina del reintegro prevista dall’articolo 18, ma lasciando al giudice il potere di scegliere tra un canale e l’altro. Se il giudice cioè accerta che il fatto contestato non è stato commesso, potrà disporre che il lavoratore venga reintegrato nel posto di lavoro (e recuperi quanto dovuto dal momento del licenziamento) oppure che venga disposto un indennizzo.
Nel secondo caso invece, il principio del reintegro nel posto di lavoro lascia definitivamente il posto a quello dell’indennità. Quindi, nel caso in cui il giudice accerti l’inesistenza dei presupposti oggettivi che giustifichino il licenziamento, obbliga il datore di lavoro a versare un’indennità risarcitoria che può variare da 15 a 27 mensilità. Ma senza obbligo di riassumere il lavoratore.

Cosa piace ai fautori del cambiamento
La cosiddetta flessibilità in uscita, coniugata con i necessari interventi su quella in entrata, dovrebbe sbloccare le troppe rigidità del mercato del lavoro italiano e dare maggior slancio all’occupazione e alla competitività, oltre ad incoraggiare gli investitori stranieri.

Cosa non piace ai suoi detrattori
Principalmente la distinzione tra i due tipi di licenziamento, che viene considerata troppo labile e facilmente aggirabile dalle imprese (che potrebbero mascherare da “economici” dei licenziamenti che in realtà sono discriminatori). E in secondo luogo il troppo potere affidato ai giudici e le inevitabili ricadute in termini di contenzioso e tempi processuali.

Pensi sia giusto che il Governo modifichi il tanto discusso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori? Partecipa al nostro sondaggio!


Giuseppe De Marco
Cifa Italia Logo