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Fondo di solidarietà di sostegno al reddito ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato

del Regolamento del Fondo.

Attualmente le modifiche hanno carattere temporaneo e sono destinate a valere fino al 31 dicembre 2011, come previsto dal DPCM del 25 marzo 2011 (emanato ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n.225 del 29 dicembre 2010 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 74 del 31-3-2011).

L’incentivo, erogato mensilmente e fino a 24 mesi, è pari alla residua indennità e contribuzione correlata per il lavoratore; tra le novità ci sono gli interventi della cosiddetta “sezione emergenziale”. gli oneri di finanziamento di tale assegno gravano per metà sulle risorse già disponibili del Fondo e per l’altra metà sul datore di lavoro che effettua il licenziamento.

Nella circolare n.88 saranno fornite delucidazioni in merito a:
1. Datori di lavoro ammessi all’incentivo
2. Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo
3. Misura e durata dell’incentivo
4. Richiesta dell’incentivo
5. Autorizzazione alla fruizione dell’incentivo ed eventuale richiesta di prolungamento
6. Modalità di composizione del flusso Uniemens
7. Istruzioni contabili

Leggi la circolare INPS n. 88 del 20 giugno 2011
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