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Approvato definitivamente il collegato lavoro alla legge finanziaria 2010. Il testo integrale del DDL 1441-quater-G

al ddl lavoro.

Il testo, alla sua settima lettura dopo che era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 31 marzo scorso, è stato approvato il 19 ottobre con 310 favorevoli, 204 contrari e 3 astenuti dopo 2 anni di iter parlamentare.
Le novità principali riguardano l’art. 31 sui temi arbitrato e conciliazione. Presenti anche una serie di provvedimenti per rendere più trasparente la pubblica amministrazione

Secondo l’opposizione e la Cgil si tratta di una legge sbagliata che fa compiere un passo indietro ai diritti dei lavoratori.

Soddisfatte invece Cisl e Uil secondo cui il nuovo testo , soprattutto relativamente alla parte sull’arbitrato, ha recepito le osservazioni di Napolitano e l’Avviso comune firmato dalle Parti sociali l’11 marzo scorso.

Per quanto riguarda l’arbitrato, il lavoratore, nel momento in cui viene assunto (comunque dopo l’eventuale periodo di prova o, in mancanza di questo, non prima di 30 giorni) deciderà se ricorrere all’arbitrato di cui avvalersi in caso di eventuali controversie, escluso il licenziamento. In tal caso sottoscriverà una clausola compromissoria che sarà valida per ogni disputa.

Per quanto riguarda il licenziamento, questo dovrà essere impugnato entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ha avuto notizia delle motivazioni. L’impugnazione dovrà essere corredata dal deposito del ricorso in tribunale entro 180 giorni oppure 60 dal rifiuto o mancato accordo sull’eventuale tentativo di conciliazione o arbitrato.

Novità anche in ambito dei ruoli del giudice: il controllo di questo su tutte le clausole generali relative ai rapporti di lavoro riguarda esclusivamente l’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

Queste altre nuove disposizioni:
in ambito di lavoro sommerso è prevista una sanzione da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro per ogni giorni di lavoro in nero per i datori che non trasmettono la comunicazione preventiva di assunzione;
è stato riformulato il regime delle sanzioni sull’orario di lavoro;
diventa reato il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate dai committenti sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps.

Infine, vengono poste le basi per nuove riforme delegandole al Governo le seguenti riforme: disciplina lavori usuranti, riorganizzazione degli enti vigilati dai ministeri di lavoro e salute, termini ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, ecc.

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