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REGIONE EMILIA ROMAGNA: PIANO STRAORDINARIO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA. Giunta regionale Delibera 03/06/2009, n. 744

lavoro, intese in un senso ampio, comprendendo anche la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e il miglioramento della qualità della vita lavorativa.
Tale approccio riconosce diverse “componenti” secondo le quali potrà essere articolato l'intervento formativo:
- formazione generale su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.
- formazione specifica sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l'impresa;
- formazione in situazione come momento specifico dedicato al singolo lavoratore per l'approfondimento delle particolari tipologie di legate alla mansione svolta;
- formazione manageriale, prevista per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità rispetto alla sicurezza;
I corsi previsti dal Piano verranno realizzati dai soggetti accreditati del sistema formativo, avranno una durata di 16 ore (più eventuali moduli aggiuntivi di lingua italiana per i lavoratori stranieri) e utilizzeranno metodologie didattiche attive, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi. I destinatari degli interventi formativi saranno prioritariamente le categorie più deboli, quali i lavoratori stranieri e i lavoratori stagionali del settore agricoli, ma anche gli imprenditori delle piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e parasubordinati, che operando in organizzazioni di piccole dimensioni non usufruiscono spesso di specifici interventi formativi; i lavoratori giovani con meno di due anni di esperienza lavorativa.
Il Piano approvato prevede inoltre, un'accurata definizione degli standard formativi, attraverso i quali la Regione assicura la trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi e la coerenza tra obiettivi formativi e modalità di realizzazione degli interventi.
Gli standard formativi sono definiti in termini di: finalità generali; obiettivi formativi; contenuti formativi; modalità formative.
Tra i lavoratori si distinguono – per il  particolare ruolo svolto all'interno dell'azienda in materia di  prevenzione,  individuazione e valutazione dei rischi – i Rappresentanti dei Lavoratori per   la Sicurezza (RLS) per i quali sono previsti standard formativi specifici.
Al fine di dare attuazione al Piano della formazione per la sicurezza, la Regione, con la Delibera in oggetto ha approvato anche l'Avviso Pubblico con il quale sono finanziabili le seguenti azioni:
Azione 1. Formazione per i lavoratori stranieri;
Azione 2. Formazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo;
Azione 3. Formazione per i datori di lavoro delle piccole medie imprese e i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
Azione 4.  Formazione per i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati;
Azione 5. Formazione per i lavoratori giovani che abbiano, complessivamente, meno di due anni di esperienza lavorativa, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione, ad eccezione degli apprendisti ai quali è diretta una specifica attività formativa;
Azione 6. Formazione per le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;
Azione 7. Azione di sistema di formazione dei formatori del sistema scolastico e formativo che non svolgono il ruolo di RSPP;
Azione 8. Azione di accompagnamento, servizi alle imprese, per il trasferimento delle competenze e dei comportamenti nell'organizzazione di lavoro.
Le risorse finanziarie a disposizione ammontano complessivamente a 5.566.295,00 euro.
Le azioni potranno essere presentate, da organismi accreditati per l'ambito della formazione Continua, entro l'8.9.2009.
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