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FONDI PER LA FROMAZIONE CONTINUA E OPERAZIONI SOCIETARIE. INPS Circolare 08/04/2009, n. 54

Il dinamismo dell’economia, la rivoluzione dell'information technology e il costante processo di globalizzazione e liberalizzazione dei mercati - che hanno caratterizzato questi ultimi anni - hanno  indotto numerose imprese a mutare i propri assetti organizzativi, attraverso il ricorso, sempre più frequente, ad operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, ecc…).
Tali operazioni, come noto, hanno riflessi anche sul fronte degli adempimenti contributivi, sia in termini di apertura e/o chiusura di posizioni aziendali, sia sulla gestione dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (1).
Per questi ultimi, in particolare, le operazioni di societarizzazione hanno spesso comportato delle discrasie con riguardo alla continuità nelle adesioni e alla correntezza delle imputazioni delle risorse loro destinate dalle aziende aderenti.
Atteso che le attuali modalità di comunicazione dell'adesione o revoca di un Fondo - espresse dai datori di lavoro sulla denuncia DM10 - non possono gestire le particolarità connesse alle operazioni societarie, al fine di ottimizzare queste situazioni, è stato previsto che le aziende coinvolte vengano appositamente codificate.

Adempimenti a cura delle aziende.
Le aziende che realizzano operazioni societarie - nel contesto delle attività amministrative connesse a detti mutamenti - provvederanno a comunicare alla competente Sede dell’Istituto la "continuità nell’adesione" al Fondo interprofessionale.

Adempimenti a cura delle Sedi.
Nell’ambito delle attività gestionali previste nei casi di operazioni di societarizzazione (apertura di una nuova matricola, cessazione di una o più posizioni, ecc.), gli operatori del processo aziende con dipendenti – in assenza di comunicazioni in merito - avranno cura di acquisire una dichiarazione aziendale di "continuità nell’adesione" al Fondo interprofessionale, già espressa su una diversa posizione contributiva.
Provvederanno, quindi, a verificare:
       a) sulla posizione oggetto di chiusura per fusione e/o incorporazione: la presenza dell'adesione ad un Fondo e la relativa decorrenza, consultando le informazioni già presenti negli archivi dell'Istituto. Al riguardo, può essere utilizzata l'applicazione "Fascicolo Elettronico Aziendale Dati complementari";
       b) sulla posizione contributiva incorporante - ovvero su quella costituita a seguito di operazione societaria - nella quale dovrà essere "ereditata" l'informazione relativa ad un Fondo: l'eventuale presenza di una precedente adesione.
Al riguardo, si ricorda che - ad eccezione del personale dirigente - per il quale sono previsti specifici Fondi, ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
Ne consegue che - ove per effetto delle operazioni di cui sopra - ci si trovi in presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro diversi, dovranno essere accese più posizioni contributive.
Effettuate le predette verifiche e accertate le previste condizioni, gli operatori attribuiranno alla posizione contributiva il CA "5P" - che assume il nuovo significato di "posizione contributiva interessata da operazioni societarie" - seguito dall'indicazione della matricola (2) dalla quale occorre "ereditare" la preesistente manifestazione di adesione al Fondo professionale; la data di validità indicata in corrispondenza del CA "5P" (periodo dal XX/XX/XXXX) costituirà, così, la decorrenza al Fondo interprofessionale, con i conseguenti riflessi ai fini dell'imputazione finanziaria delle risorse.
A tale riguardo, si sensibilizzano gli operatori sulla necessità di curare con la massima attenzione l’operazione di cui trattasi, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla decorrenza del codice di autorizzazione.
Un'apposita infrastruttura informatica provvederà alle conseguenti attività gestionali, secondo le informazioni indicate nelle date di validità inserite.
Resta salva, ovviamente, la possibilità per i datori di lavoro subentranti, di revocare successivamente l’adesione, dandone comunicazione.

Modalità di revoca.
Come noto, l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dall’azienda direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva DM10.
Come già precisato (3), la comunicazione di revoca deve essere preceduta dai previsti codici “REVO” e/o “REDI”; nei rimanenti campi, non deve essere riportato alcun dato.
Al fine di ottimizzare le suddette operazioni, si fa presente che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non precedute da espresse indicazioni di revoca.

Mobilità tra Fondi interprofessionali.
In sede di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, la legge 28 gennaio 2009, n. 2 - all’articolo 19, comma 7-bis – ha apportato rilevanti modifiche all’impianto normativo previsto in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua. Recentemente, peraltro, in sede di conversione del DL n. 5/09, sono stati apportati emendamenti al testo della citata legge n. 2, con particolare riguardo alle ipotesi di mobilità tra Fondi.
Sugli aspetti connessi alle modifiche introdotte e ai riflessi sulle conseguenti attività gestionali, si rinvia ad una apposita circolare di prossima divulgazione.
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(1) Cfr. sul tema, circolari n.
71 del 2 aprile 2003, n. 60 del 6 aprile 2004 e n. 67 del 24 maggio 2005 e messaggio n. 31268 del 13 settembre 2005
2) La matricola aziendale va inserita in un apposito campo allo scopo previsto
3) Cfr. Circ. n.
71 del 2 aprile 2003

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