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SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CON LA CIRCOLARE 34/2008

carattere contributivo. Tra i presupposti c'è la necessità per il datore di lavoro di autocertificare l'inesistenza di provvedimenti definitivi a suo carico (amministrativi o giurisdizionali) sulle violazioni previste dall'allegato A del Dm 24 ottobre 2007. Per le imprese che già usufruiscono dei benefici l'autocertificazione andrà fatta entro il 30 aprile 2009, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa. L'autocertificazione sostituisce, in pratica, il modello SC 37 richiesto dall'Inps, l'autocertificazione per l'autoliquidazione 2007-2008 e le istanze 20 e 24 Mat previste dall'Inail. I datori di lavoro che hanno già trasmesso questi documenti devono inviare l'autocertificazione alla Dpl. Per quanto riguarda invece i datori di lavoro che non hanno mai richiesto alcun beneficio contributivo, l'invio dell'autocertificazione deve precedere qualsiasi richiesta, e comunque è dovuto non oltre il 30 aprile 2009 in prima applicazione.


Circolare 34/2008

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