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FONDO SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE IMPRESE IN CRISI: OPERATIVO DAL 5 LUGLIO
La disponibilità del fondo, istituito dal c.1 art.3 del decreto-legge del 14 maggio 2005, è di 35 milioni di euro, in conformità agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato, e riguarda interventi di salvataggio* e ristrutturazione** sottoforma di garanzia di natura solidale su finanziamenti bancari contratti dall’impresa.
Gli aiuti sono destinati alle imprese (società di capitali) in difficoltà*** che rientrino nella definizione di media e grande impresa****. Sono escluse quelle operanti nei settori: agricolo, pesca, acquacoltura, acciaio e carbone; e quelle per le quali siano state presentate istanze giudiziali per l’accertamento dello stato di insolvenza.
Le domande di richiesta vanno inviate, correttamente e completamente compilate, a Invitalia, che dopo averle verificate, le invierà, a sua volta, al Comitato di valutazione tecnica che esprimerà il suo parere e consulterà
Le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Dell’esaurimento delle risorse ne verrà data comunicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.
Scarica il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 febbraio
Scarica la delibera del Cipe del 18 dicembre 2008
Scarica il c.1 art.3 del decreto-legge del 14 maggio 2005
*Aiuti per il salvataggio
Consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica.
Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.
Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.
La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie.
Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento).
****Microimprese, le piccole o medie imprese
Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.