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LEGGE SULLA SICUREZZA: IN VIGORE IL REGOLAMENTO SULLE "RONDE"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 08/08/09, il decreto del ministro dell'Interno recante le "Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94".
Il decreto regolamenta le associazioni di osservatori volontari, cittadini che potranno prestare attività di volontariato, gratuita e senza fini di lucro, con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana.
L'elenco provinciale di tali associazioni, a disposizione dei sindaci che vorranno avvalersi della loro collaborazione, è istituito in ciascuna Prefettura. 
Tra i requisiti dei volontari, l'età non inferiore  a 18 anni (ma il caporonda dovrà averne almeno 25), l'assenza di denuncie o condanne, anche con sentenza non definitiva, a loro carico; la non aderenza a movimenti, associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Per prestare la loro opera, gli osservatori volontari dovranno aver superato un corso di formazione organizzato dalle Regioni o dagli Enti locali.

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